Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Milano ha confermato che la società può legittimamente procedere all’erogazione di somme di denaro in favore dei propri soci (nel caso di specie, il socio unico e amministratore unico). Normalmente, le erogazioni “devono ritenersi eseguite a titolo di finanziamento, dunque con obbligo di restituzione in capo al socio […] accipiens”, tuttavia “limitatamente a quelle contabilizzate a tale titolo”, potendo risultare a tal fine dirimente, sul piano probatorio, quanto rilevato nelle scritture contabili della società finanziatrice. Può tuttavia accadere che la causa di tali erogazioni non sia quella propria dei finanziamenti, “risultan[do] del tutto priv[e] di giustificazione”. In tal caso, esse “devono ritenersi costituire comportamento distrattivo” e il socio finanziato è tenuto, “a titolo di risarcimento da inadempimento, al pagamento in favore [della società] di somme corrispondenti a tali erogazioni e prelievi”.