Nella pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha anzitutto ricordato che le operazioni straordinarie di trasformazione possono avere caratteristiche ed effetti molto diversi, ricomprendendo fra l’altro: (a) “il caso della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (o anche viceversa) ex art. 2500 cod. civ. (c.d. trasformazione omogenea tra società di capitali), in cui tutto sembrerebbe risolversi in una semplice modifica dell’atto costitutivo, con il connesso mutamento della forma di organizzazione dell’“ente” societario e di partecipazione allo stesso”; (b) “le fattispecie della c.d. trasformazione regressiva di società, quale ad esempio data dal transito da una s.r.l. a una s.n.c. (art. 2500 sexies cod. civ.), dove prende rilievo anche la diversa tematica innestata dal mutamento di regime di responsabilità patrimoniale, che per tal via viene a realizzarsi”; (c) “le fattispecie in cui l’istituto in questione viene a fare riferimento ad ipotesi che non risultano riducibili a operazioni di tipo endosocietario: di transito, dunque, da organizzazioni societarie a strutture di altra conformazione (art. 2500 septies cod. civ.) o anche viceversa (art. 2500 octies cod. civ.)”, fra i quali figura l’ipotesi della trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda. Pronunciandosi in relazione a una trasformazione di quest’ultimo tipo, i giudici di legittimità hanno confermato che, in relazione al regime di responsabilità dei soci: (i) da un lato, “all’autonomia patrimoniale dell’“ente” originario viene a fare seguito e riscontro – all’effetto dell’avvenuta trasformazione – la sussistenza dei più patrimoni propri degli ex soci coinvolti (e ora comproprietari), con correlato concorso sui patrimoni medesimi dei rispettivi loro creditori particolari”; (ii) dall’altro, “l’istituto della trasformazione non ha in sé la forza di mutare retroattivamente il regime di responsabilità relativo alla struttura precedente al compimento dell’operazione”.
Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23174