La Suprema Corte ha recentemente ribadito alcuni importanti principi di diritto in ambito di società di persone, in particolare: (a) “il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cod. civ., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio”, come confermato dall’art. 2303 c.c., in materia di società in nome collettivo, ove si prevede che “non può farsi luogo a ripartizione di somme fra soci, se non per utili realmente conseguiti”; (b) nel caso in cui i soci prelevino somme dalle casse sociali, si verifica un’ipotesi di distribuzione di utili (o acconti su utili) che potrebbero non essere stati realmente conseguiti o di rimborso mascherato dei conferimenti, ipotesi che “comporta senz’altro il sorgere del diritto della società di ripetere le somme, che sono state concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie”, secondo un’azione di ripetizione di indebito da parte della società.