In materia di intese restrittive dalla concorrenza, l’art. 101, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede che “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”. Pronunciandosi nel giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea emessa nel caso The Goldman Sachs Group, Inc. et al. v. Commissione Europea (18 luglio 2018 – Causa T‑419/14) – che aveva affrontato la questione dell’ascrivibilità della condotta illecita anticoncorrenziale alla “società madre”, nel caso in cui la condotta venga realizzata (in tutto o in parte) da una società partecipata da quest’ultima – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto l’impugnazione e confermato che: (a) il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici; (b) per il caso particolare in cui una società madre detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata responsabile di una violazione delle norme in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società madre esercita effettivamente un’influenza siffatta; (c) non è la semplice detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata a fondare di per sé la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, bensì il grado di controllo della società madre sulla propria controllata, sicché una società madre che detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria controllata si trova in una situazione analoga a quella di una società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della controllata, in modo da poter determinare la strategia economica e commerciale della controllata; (d) l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società madre sul comportamento della controllata può essere dedotto da un insieme di elementi concordanti, anche se nessuno di tali elementi, considerato isolatamente, sia sufficiente a dimostrare l’esistenza di una siffatta influenza; (e) il mero fatto che il consiglio di amministrazione abbia valutato taluni propri amministratori come indipendenti, o addirittura che abbia pubblicato una simile valutazione in relazioni sulla direzione dell’impresa, non è di per sé idoneo escludere la sussistenza di un legame fra questi stessi amministratori e la “società madre”; (f) l’esistenza di un’unità economica costituita dalla società madre e dalla sua controllata può sorgere non solo sulla base di rapporti formali tra le due, ma anche in modo informale, segnatamente a motivo dell’esistenza di rapporti personali sussistenti fra gli enti giuridici che compongono una tale unità economica; (g) possono aversi legami personali tra due società anche in assenza di un cumulo di funzioni, infatti ciò può verificarsi anche nel caso in cui una persona, che siede nel consiglio di amministrazione di una società, sia legata a un’altra società per mezzo di “servizi di consulenza precedenti” o di “contratti di consulenza”; (h) detti legami personali possono, in linea di principio, essere rilevanti al fine di stabilire se una società madre possa esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato.
The Goldman Sachs Group Inc. v. Commissione europea – Causa C‑595/18 P