Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con lettera Circolare inviata alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla sospensione dell’operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4), c.c.), introdotta dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (noto anche come Decreto Liquidità). Il MISE, sulla scorta delle novità introdotte in materia dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (nota anche come Legge di Bilancio 2021), ha precisato che il riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 sembra aver chiarito che “oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)” e dunque “sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale”.