In relazione agli obblighi informativi che l’intermediario deve adempiere a favore dei propri clienti, l’art. 21, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) dispone che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono […] acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Affrontando la questione della portata di tale obbligo, la Corte di Cassazione ha chiarito, riprendendo alcuni precedenti di legittimità, che tali obblighi “sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell’operazione da compiere e si esauriscono con essa”. Pertanto, una volta che l’operazione di investimento sia giunta a compimento, gli obblighi informativi di cui all’art. l’art. 21, comma 1, lett. b), TUF non trovano più applicazione, salvo i casi dei contratti di gestione e di consulenza.