È prassi diffusa che i contratti di vendita di partecipazioni sociali (azioni o quote, a seconda del tipo di società target) prevedano due distinte tipologie di dichiarazioni e garanzie (representations & warranties): le prime relative al bene oggetto di vendita in via diretta (azioni o quote); le seconda relative ai “beni di secondo grado” trasferiti in via solo mediata e indiretta all’acquirente e solo in una prospettiva economica e non giuridica (rimanendo di titolarità della società target). Il Tribunale di Milano ha recentemente ribadito – aderendo a un noto precedente di legittimità – che: (i) le prime sono passibili dei rimedi previsti in materia di vendita dagli artt. 1490 ss. c.c., come anche dell’azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. ove “i beni fossero del tutto privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, dunque “radicalmente diversi” da quelli pattuiti […], svincolata dai termini di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.”; (ii) le seconde “in caso di inadempimento, [consentono] all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.”, e ciò “sia perché è indiscutibile, sul piano giuridico, la alterità oggettiva tra la partecipazione oggetto di contratto ed il patrimonio della società, che appartiene ad altro soggetto giuridico e sul quale il socio non vanta diritti – sorgendo i suoi diritti non solo amministrativi ma anche patrimoniali rispetto alla società come soggetto giuridico altro da sé –, sia perché, sul piano economico, le parti del contratto di cessione ben possono tutelare i propri interessi inserendo apposite clausole di dichiarazioni e garanzie eventualmente anche ad effetto risolutivo, sia perché la prassi degli affari ha ormai da tempo individuato acconce clausole capaci di tutelare pienamente il cessionario, sia perché diverse impostazioni ermeneutiche finiscono inevitabilmente per aprire spazi di incertezza applicativa particolarmente disfunzionali in questa delicata materia”.