Nel caso dei “Derivati MPS”, noto alle cronache e molto rilevante per i delicati profili giuridici rilevanti nella vicenda oggetto di scrutinio da parte dei giudici milanesi, sono stati ribaditi alcuni importanti principi di diritto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Tribunale di Milano ha ricordato la particolare natura della responsabilità dell’ente, la necessaria presenza di un interesse o di un vantaggio per quest’ultimo, nonché il fondamento dell’ascrizione alla persona giuridica di una responsabilità per condotte tenute da persone fisiche operanti all’interno della sua organizzazione (richiamando la teoria dell’immedesimazione organica). La sentenza in oggetto ha anche prestato attenzione al regime di responsabilità dei membri dell’organismo di vigilanza incaricato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ha evidenziato che: (i) anzitutto, sono di fondamentale importanza la “effettività degli autonomi poteri di controllo” dell’organismo e la “concreta indipendenza” dei suoi componenti; (ii) inoltre, specie nel caso in cui l’organismo di vigilanza sia “munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo [dell’ente] avvalendosi delle competenti funzioni”, esso non può omettere “i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati […])”, in quanto non è rispondente ai doveri dell’organismo “assist[ere] inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, [in presenza di precisi e chiari segnali d’allarme] che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato”; (iii) infine, ove l’organismo di vigilanza si comporti come appena indicato, deve essere rilevata la “omessa (o almeno insufficiente) vigilanza da parte dell’organismo, che fonda la colpa di organizzazione di cui all’art. 6, d.lgs. n. 231/01”.