L’art. 30, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR) prevede che, “fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione [fra l’altro alla] omessa collaborazione o [al] mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2”. Facendo seguito alla recente sentenza della la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) pronunciatasi su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana (DB v. CONSOB – Causa C 481/19 – 2 febbraio 2021), il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l’art. 187-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) “nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato”.