La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sui profili processuali nel caso in cui una società sia inattiva (ipotesi che si verifica “nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale”) e nella diversa ipotesi in cui si verifichi l’estinzione dell’ente. A questo riguardo, la pronuncia in oggetto ha precisato che: (a) da un lato, l’inattività “non può determinare gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese, recte con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese [in quanto], in effetti, è l’atto di cancellazione dal registro delle imprese a provocare [l’effetto] estintivo” di cui all’art. 2495 c.c.; (b) dall’altro, in caso di estinzione, la società viene “priva[ta] della capacità di stare in giudizio, con le conseguenze processuali indicate [dalla giurisprudenza di legittimità per cui] l’impugnazione deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso”.