Come noto, l’art. 33, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, prevede che “nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza”. A questo riguardo, la Suprema corte ha chiarito che detta disposizione “è applicabile anche al caso di fraudolento trasferimento delle attività in favore di altro ente, attesa l’identità di ratio rispetto all’ipotesi di cessione d’azienda”, ipotesi (quella del trasferimento fraudolento) che non ha invece effetti estintivi dell’illecito, conseguente solo all’estinzione “fisiologica” dell’ente.