Come noto, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 individua il regime normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nel caso in cui venga commesso, nel loro interesse o a loro vantaggio, uno dei reati “presupposto” individuati nel Decreto medesimo. La Corte di Cassazione ha confermato che ai fini dell’integrazione del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) assume rilievo la condotta degli amministratori che predispongono “falsi bilanci funzionali a rendere credibile la solidità economica della società che si trovava in grave perdita tanto che avrebbe dovuto essere posta in stato di liquidazione”, qualora la stessa sia mirata a dare prova della “solidità economica della società, quale presupposto necessario per accedere al finanziamento pubblico”.