Come noto, l’art. 2484, comma 1, n. 2), c.c. prevede che “la sopravvenuta impossibilità di conseguir[e l’oggetto sociale], salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie” costituisce una causa legale di scioglimento delle società di capitali. Affrontando la questione dell’effettiva portata di questa disposizione, il Tribunale di Firenze ha chiarito…