I contratti di trasferimento di partecipazioni sociali (azioni o quote, a seconda del tipo di società target) prevedo tipicamente due distinte tipologie di dichiarazioni e garanzie (representations & warranties): le prime relative al bene oggetto di vendita in via diretta (azioni o quote); le seconda relative ai “beni di secondo grado” trasferiti in via solo mediata e indiretta all’acquirente e solo in una prospettiva economica e non giuridica (rimanendo di titolarità della società target). Nella dinamica della documentazione scambiata e sottoscritta al fine di raggiungere l’esecuzione dell’operazione, al contratto di trasferimento (sale and purchase agreement o SPA) fa seguito un separato e successivo “atto” di trasferimento, mirato a realizzare l’effetto traslativo della titolarità della partecipazione sociale. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente confermato che “l’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti”, così chiarendo che le dichiarazioni e garanzie non riprodotte nell’“atto” traslativo non possono intendersi in ogni caso rinunciate dalle parti. Affrontando la diversa questione dell’applicabilità del divieto di concorrenza da parte dell’alienante dell’azienda (art. 2557 c.c.) al negozio di trasferimento di partecipazioni sociali, la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui deve essere “parifica[ta] all’alienazione dell’azienda, specificamente prevista dalla norma, la cessione di quote sociali quando essa produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda sociale”.