È stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022 il testo del Regolamento (UE) n. 2022/720 della Commissione europea del 10 maggio 2022 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. Come è noto, l’art. 101, par. 1, TFUE vieta gli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che siano tali da impedire, restringere o comunque falsare il gioco della concorrenza. Ciononostante, il successivo par. 3 del medesimo articolo prevede la possibilità di dichiarare inapplicabile detto divieto nei confronti degli accordi che producono vantaggi tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dai medesimi. Sulla base del combinato disposto delle due norme richiamate, il suddetto Regolamento prevede la disapplicazione del divieto di cui all’art. 101, par. 1, TFUE nei confronti degli accordi verticali che soddisfino determinati requisiti dallo stesso individuati. Più precisamente, l’adozione del Regolamento è finalizzata a individuare i nuovi casi di esenzione per categoria in sostituzione di quelli attualmente previsti dal Regolamento (UE) n. 330/2010, il quale cesserà di essere efficace a far data dal 31 maggio 2022. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2022 e rimarrà efficace fino al 31 maggio 2034.