In materia di bancarotta fraudolenta preferenziale, l’art. 216, comma 3, l.f. prevede che sia punito l’imprenditore fallito che “prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che tale ipotesi illecita può verificarsi a fronte dell’esecuzione di compensazioni volontarie. Infatti, “la compensazione volontaria, pur consentita in linea generale dall’art.1252 cod.civ. e dall’art.56 L. fall., può integrare il reato di cui all’art. 216, comma terzo, L. fall. nei casi in cui l’accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri”.