Come noto, ai sensi dell’art. 2487 c.c., gli amministratori, contestualmente all’accertamento della verificazione di una causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, fra l’altro, sul numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, sulla nomina dei liquidatori. A questo riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “la liquidazione non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) dell’amministratore riconducibile al disposto dell’art. 2383, comma terzo c.c., né appaiono ammissibili pretese risarcitorie neppure se il mandato gestorio venga meno prima della sua naturale scadenza (ad eccezione delle ipotesi in cui la liquidazione appaia finalizzata esclusivamente a rimuovere gli amministratori, come nel caso in essa venga successivamente revocata e si proceda alla ricostituzione degli organi sociali senza riconfermare i precedenti amministratori)”. Ciò, principalmente, in ragione del fatto che “in caso di nomina dei liquidatori (e della successiva pubblicità della delibera: art. 2487 bis, comma terzo, c.c.) non si assiste alla semplice rimozione dei titolari della carica, preservando in altre forme la continuità della gestione imprenditoriale (come accade nell’ipotesi regolata dall’art. 2383 c.c.), ma, come ha osservato la dottrina, cessa la stessa amministrazione finalizzata a scopi imprenditoriali”.