La Banca d’Italia e la Commissione per le Società e la Borsa (CONSOB) hanno recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa per la collaborazione nei procedimenti di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’art. 17, parr. 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR). Come noto, l’art. 17, par. 5, MAR prevede che, ai fini di preservare la stabilità del sistema finanziario, un emittente che sia un ente creditizio o un altro istituto finanziario vigilato possa ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente e sotto la propria responsabilità. Segnatamente, in tali circostanze, il ritardo può essere autorizzato dalla CONSOB qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario; (ii) sia nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione; (iii) sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la CONSOB è tenuta a richiedere un parere alla Banca d’Italia. Il suddetto protocollo d’intesa è volto a disciplinare nello specifico le modalità, i tempi e i contenuti delle interazioni finalizzate al rilascio da parte della Banca d’Italia, e a favore della CONSOB, del parere in merito al rischio che la comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la stabilità dell’emittente e del sistema finanziario, nonché sulla sussistenza dell’interesse pubblico al ritardo.