Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il “dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario”. Pronunciandosi in merito ai profili di responsabilità degli amministratori non esecutivi e del direttore generale in relazione a condotte illecite nell’ambito dell’attività di intermediazione finanziaria condotta dalla banca, la Corte di Cassazione ha precisato che “il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, e a maggior ragione il direttore generale, in conformità al disposto dell’art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”, così delineando un grado di diligenza molto elevato e un conseguente regime di responsabilità particolarmente stringente.