L’art. 2215-bis, commi 1 e 2, c.c. dispone che “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento […] possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute [in tali documenti] debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi…