Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha ribadito i tratti essenziali della cd. business judgment rule, ossia del vincolo di insindacabilità nel merito delle decisioni degli amministratori da parte dell’autorità giudiziaria, anche quando si tratti di “scelte inopportune dal punto di vista economico (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società) […] anche se presentino profili di rilevante alea economica”. I giudici di legittimità hanno però specificato – in linea con il proprio consolidato orientamento – che tale salvaguardia per gli amministratori non trova applicazione con riferimento alle decisioni “che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti”, rispetto alle quali è consentito il sindacato giudiziale.