La Corte di Cassazione ha enunciato un rilevante principio di diritto in materia di garanzia fideiussoria. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito quale sia la sorte della garanzia originariamente rilasciata in relazione all’adempimento dei debiti di una società in nome collettivo a seguito della trasformazione della stessa in società a responsabilità limitata: “in funzione dell’applicazione dell’art. 1956 c.c., in tema di liberazione del fideiussore di un’obbligazione futura, quando il debitore garantito sia una società di persone la sua trasformazione in società di capitali successiva alla prestazione di tale tipo di fideiussione non determina di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione disciplinati dall’art. 2498 c.c., alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto: a) delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione costoro continuano a rispondere personalmente e illimitatamente, salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione (art. 2500-quinquies c.c.); b) per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione la non sussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell’indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione”.