In materia di offerta al pubblico, l’art. 94, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) dispone, da un lato, che “coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob” e, dall’altro, che “l’emittente o l’offerente, a seconda dei casi […] rispondono […] dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che le disposizioni di legge mirate a sanzionare la violazione dei suddetti doveri rappresentazione veritiera e completa non sono poste “a tutela della attività di controllo e vigilanza della [autorità] nell’approvazione del prospetto, quanto piuttosto a porre l’investitore o sottoscrittore nelle condizioni ottimali per valutare la convenienza dell’offerta”, tanto che “l’approvazione del prospetto da parte della [autorità] costituisce un’attività strumentale alla tutela dell’investitore fine ultimo a presidio del quale è posta l’esigenza di trasparenza sottesa alla norma in esame”. Da tale considerazione i giudici di legittimità hanno fatto discendere che “il momento di consumazione dell’illecito non è quello della approvazione del prospetto mancante di informazioni rilevanti ma quello della sua pubblicazione”, con possibile continuazione dell’illecito in caso di “fatti o informazioni acquisite successivamente alla pubblicazione del prospetto”.