La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente pubblicato un orientamento con riferimento alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie (OPA) di cui agli artt. 106 ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF) e 35 ss. del Regolamento 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti). In particolare, la Commissione si è espressa in merito all’ambito applicativo dell’OPA cd. “a cascata”, ossia promosse da un soggetto che detenga indirettamente una partecipazione rappresentativa di più del 30% (ovvero del 25%, nel caso di società quotate diverse dalle PMI) del capitale sociale dell’emittente, o comunque disponga di un numero di diritti di voto superiore a tali soglie. Nello specifico, la Commissione ha chiarito – mediante interpretazione dell’art. 45 del Regolamento Emittenti, disciplinante le ipotesi di cd. acquisto indiretto – che non sussiste l’obbligo di promuovere un’OPA “a cascata” sulle azioni di una società quotata partecipata da una holding non quotata quando, a seguito dello scioglimento di una delle società azioniste della stessa holding, non vi sia un mutamento degli assetti di controllo della holding medesima, in considerazione di specifiche clausole statutarie della holding che depotenzino la posizione di chi venga a detenere la maggioranza del capitale sociale della stessa.