Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliato e ampio quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortuni. Avendo premesso che “la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori […] rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro” (trattandosi di un “adempimento personalissimo”) – pur se alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) collaborano “collaborando alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente” – la Suprema Corte ha ricordato che “la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità”. Ciò non toglie naturalmente che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione “può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia stato oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”.