L’art. 2407, comma 2, c.c., come noto, nel disciplinare la responsabilità dei membri del collegio sindacale, prevede che i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. A questo riguardo,…