Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso per effetto dell’epidemia da Covid-19, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente adottato alcuni provvedimenti resisi necessari alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (noto anche come “Cura Italia”) e dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (noto anche come “Decreto Liquidità”). In particolare, la CONSOB ha adottato: (i) una Comunicazione (la n. 3/2020 del 10 aprile 2020) volta a fornire indicazioni operative in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia relativamente alle assemblee delle società con azioni quotate e che “richiama le società quotate ad adoperarsi affinché siano assicurate a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l’esercizio del voto a distanza, facendo ricorso ad almeno uno fra i vari strumenti indicati nell’articolo 106 del decreto “Cura Italia”, tra i quali il voto elettronico o per corrispondenza, l’intervento da remoto tramite collegamento informatico, il ricorso al rappresentante designato”; (ii) un Richiamo di attenzione (il n. 6/2020 del 9 aprile 2020) sull’informativa finanziaria delle società quotate che, in linea con i public statement della European Securities and Markets Authority (ESMA), richiama l’attenzione “dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti sulla necessità di osservare i principi che presiedono al processo di produzione dell’informativa finanziaria”; e (iii) due Delibere (le n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020) che, nell’ambito dei poteri conferiti alla CONSOB dall’art. 17 del Decreto Liquidità, “prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa sia la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla cosiddetta “norma anti-scorrerie” e che si applicano per tre mesi (salvo revoca anticipata), dunque sino all’11 luglio, a 104 società quotate in Italia.
CONSOB – Comunicato Stampa – Comunicazione n. 3/2020 e Richiamo di attenzione n. 6/2020