La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato alcune questioni di diritto relative alla responsabilità degli enti da reato – ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – in relazione ai casi di infortunio sul luogo di lavoro. A questo proposito, la pronuncia in oggetto ha chiarito che, oltre all’individuazione dei rischi e dei presidi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è fondamentale dar prova di aver “fornito ai lavoratori gli strumenti idonei” per la tutela della propria salute e sicurezza. Più in generale, l’ente può essere ritenuto responsabile nel caso in cui siano riscontrate carenze “in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l’omessa adeguata formazione dei lavoratori, l’assenza della scheda-stampo, l’omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte”. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito il seguente consolidato principio di diritto: “in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), D.Igs. n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato”.