È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, Supplemento Ordinario n. 33 – il testo della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (meglio noto come Decreto Semplificazioni), adottato al fine di implementare, tra le altre, “misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Tra le semplificazioni in materia societaria e di mercati finanziari, l’art. 44-bis del Decreto (come introdotto dalla Legge) ha introdotto alcune misure per la semplificazione dei criteri per la qualificazione delle “PMI quotate”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In particolare, “al fine di semplificare i criteri per determinare l’elenco delle PMI quotate anche con l’obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate”, il legislatore ha abrogato il criterio del fatturato, mantenendo solo quello della capitalizzazione di mercato. L’art. 44-bis, comma 2, del Decreto (come introdotto dalla Legge) prevede altresì che “gli emittenti che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato, continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso”.