In materia di società per azioni, l’art. 2361, comma 2, c.c. prevede che “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea”, alla luce della particolare rischiosità per i soci dell’entità che intende assumere la partecipazione. A questo proposito, richiamando alcuni propri precedenti sul punto, la Corte di Cassazione ha escluso che “l’eventuale difetto di autorizzazione assembleare all’assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata possa mai comportare l’inefficacia, o invalidità, della partecipazione che comunque (nonostante tale difetto, appunto) sia stata in concreto assunta”. Infatti, la norma in questione “attiene unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell’ente, non anche ai rapporti tra quest’ultimo e i terzi; a pensare altrimenti, d’altronde, la ridetta norma consentirebbe ai soci un troppo comodo modo per esonerarsi dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall’assunzione di partecipazioni in altri enti”.