In materia di acquisto di partecipazioni significative nel capitale degli enti creditizi, l’art. 19, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o TUB) prevede che “è soggetta ad autorizzazione preventiva l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute”, precisando che “l’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia”. A questo riguardo, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che “il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all’adozione [degli atti di autorizzazione o di diniego di cui all’art. 19 TUB] non può mettere in dubbio la qualificazione dei medesimi come atti dell’Unione”, in quanto gli atti intermedi elaborati dalle autorità nazionali “sono tappa di un procedimento nel quale un’istituzione dell’Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale senza essere vincolata agli atti preparatori o alle proposte avanzate dalle autorità nazionali”. Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha confermato che spetta unicamente ai giudici europei valutare la legittimità degli atti della BCE, anche nel caso in cui l’analisi riguardi eventuali vizi degli atti preparatori emanati dall’autorità nazionale competente coinvolta nel procedimento.