L’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “Il regime speciale di sospensione delle perdite COVID: rilevanza delle perdite inferiori ad un terzo”. Come noto, l’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) ha introdotto uno speciale regime di sospensione per le “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, prevedendo altresì la posticipazione al quinto esercizio successivo: (i) del momento entro il quale devono essere adottati – nei casi di perdite rilevanti – gli “opportuni provvedimenti” e le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., così come (ii) del momento a partire dal quale trova applicazione la connessa causa di scioglimento della società. Con questo documento Assonime analizza la suddetta disposizione normativa al fine di individuarne precisamente il relativo ambito applicativo, valutando se il regime di sospensione dalla stessa previsto si riferisca esclusivamente alle perdite che incidono sul capitale in misura superiore a un terzo o se riguardi piuttosto tutte le perdite emerse nel corso dell’esercizio 2020.