La Suprema Corte ha enunciato alcuni significativi importanti principi di diritto in materia di prestazione di servizi e di attività di investimento. In particolare: (a) l’art. 25-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) ha esteso la disciplina di cui agli artt. 21 (“prestazione dei servizi di investimento e accessori”) e 23 TUF (“contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori”) alle ipotesi, tra l’altro, di “sottoscrizione” e “collocamento” di “prodotti finanziari emessi da banche”; (b) laddove un soggetto emittente intenda negoziare, direttamente per proprio conto, suoi prodotti finanziari standardizzati indirizzandoli a un pubblico indistinto di investitori (così realizzando un’offerta al pubblico), esso è tenuto all’osservanza agli obblighi di cui agli artt. 94 ss. TUF; (c) ove, invece, si sia in presenza della negoziazione diretta di un prodotto cd. tailored in relazione alle specifiche esigenze del singolo cliente (che ne abbia fatto puntuale richiesta), lo stesso soggetto emittente, in forza del rinvio di cui all’art. 25-bis TUF, deve attenersi agli stessi obblighi informativi e alle medesime prescrizioni formali desumibili, rispettivamente, dagli artt. 21 e 23 (nonché 24-bis) TUF.