Come noto, l’art. 648-bis, comma 1, c.p., nel delineare le caratteristiche tipiche del reato di riciclaggio, prevede che deve essere punito “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che, da un lato, “già il deposito in banca di “denaro sporco” realizz[a] automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato” e, dall’altro, il versamento dello stesso ai fini della liberazione dei conferimenti dovuti per la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale di un’entità terza “realizza il risultato di ripulitura del denaro di provenienza illecita perché destinata a farne perdere le tracce proprio attraverso un’operazione formalmente legittima e come tale non sospetta”.