Come noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliato e ampio quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortuni. Affrontando la questione della responsabilità del committente in relazione alle attività di competenza dell’appaltatore, la Suprema Corte – pronunciandosi sul previgente d.lgs. 494/1996, con enunciazioni tuttora rilevanti anche nel quadro dettato dal d.lgs. 81/2008 – ha ricordato che può aversi “responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell’opera, tenuto conto della specificità dell’opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente [nel luogo di lavoro] così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo”.