Come noto, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 individua il regime normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nel caso in cui venga commesso, nel loro interesse o a loro vantaggio, uno dei reati “presupposto” individuati nel Decreto medesimo. A questo proposito la Suprema Corte ha ricordato, da un lato, che “i termini di “interesse” e “vantaggio” non costituiscono un’endiadi ed esprimono concetti normativi distinti” e, da un altro, che “il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell’interesse concorrente di una pluralità di soggetti, può, cioè, essere un interesse “misto””.