Muovendo dalla premessa secondo cui la legge è silente in merito all’assunzione della carica da parte degli amministratori di società di capitali (menzionandola solo in modo tangente e non disciplinandola nel merito), la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Non vi è dubbio che il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, si instauri mediante l’incontro dei consensi, avendo l’accettazione la funzione di perfezionare il relativo accordo [d’altra parte] non potendosi ipotizzare che dalla sola nomina possano discendere doveri per un terzo”. Affrontando la correlata questione della “forma” dell’accettazione della carica, la pronuncia in oggetto ha chiarito che “l’accettazione, ed in genere il contratto di amministrazione societario, non richiede l’osservanza di specifiche formalità. Da ciò consegue che l’accettazione può desumersi anche da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina: l’accettazione della nomina può essere anche tacita, né dipende in sé dall’adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall’art. 2383, comma 4, c.c. Se, dunque, essa non richiede l’osservanza di specifiche formalità, l’accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina”.