Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 individua il regime normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nel caso in cui venga commesso, nel loro interesse o a loro vantaggio, uno dei reati “presupposto” individuati nel Decreto medesimo. Con la pronuncia in oggetto è stata ribadita la centralità del principio di autonomia della responsabilità dell’ente “rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi dell’art. 8 del decreto, rubricato per l’appunto “autonomia della responsabilità dell’ente”, la responsabilità dell’ente deve essere, infatti, affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia […]. Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l’ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l’intera sua concretizzazione”.