Gli accordi di investimento prevedono spesso la possibilità per l’investitore di esercitare un diritto di exit a mezzo di un’opzione di vendita (cosiddetta put option), così da consentirgli di disinvestire ove insoddisfatto dell’operazione effettuata. Tuttavia, tali pattuizioni possono potenzialmente contrastare con quanto disposto dall’art. 2265 c.c., ai sensi del quale “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite” (cosiddetto “patto leonino”). Riprendendo un recente orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di merito, il Tribunale di Milano ha confermato che simili clausole di disinvestimento put sono lecite, a condizione che esse non siano “assolute e costanti”, ossia che: (i) l’opzione di vendita sia esercitabile per un periodo limitato di tempo, non dunque indefinitamente; e (ii) possa essere esercitata a determinate condizioni. Inoltre, la pronuncia in oggetto ha confermato la validità dei diritti di opzione: (a) concessi gratuitamente alla controparte, e (b) per i quali il solo corrispettivo previsto è quello di effettivo esercizio del diritto di opzione.