L’art. 2389, comma 1, c.c. prevede che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”. A questo proposito, la Suprema Corte – avendo anzitutto ribadito il principio secondo cui “l’amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo societario [non riconducibile a] lavoro subordinato o parasubordinato, prestazione d’opera professionale, mandato” – ha confermato che a tale tipologia di rapporto di immedesimazione organica non si applica l’art. 36 della Costituzione e deve ritenersi legittima la “previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società”.
Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2019, n. 285