La Corte di Cassazione ha recentemente tratteggiato alcune delle caratteristiche distintive dei reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), favoreggiamento (art. 379 c.p.) e autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.). In particolare, la pronuncia in oggetto ha avuto modi di confermare che: (a) il riciclaggio si distingue dalla ricettazione primariamente “sulla base degli elementi strutturali relativi 1) all’elemento soggettivo che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio; 2) all’elemento materiale che, con particolare riferimento all’art. 648 bis cod. pen., ha riguardo alla idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene quale ‘indice caratteristico’ delle condotte di cui all’art. 648 bis cod. pen.”; (b) il favoreggiamento deve essere considerato come un’ipotesi di reato “sussidiaria” rispetto al riciclaggio, tant’è che quest’ultimo ha le medesime caratteristiche del primo salvo il fatto che vi si distingue in forza “[del]l’elemento specializzante del compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità”; (c) con riferimento al riciclaggio, “non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata”; (d) integrano condotte di riciclaggio sia il versamento di denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, sia il deposito in banca di denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito”; (e) con riferimento all’autoriciclaggio, “il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato […] risponde di ‘riciclaggio’ e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus”; (f) non integra condotta di autoriciclaggio – in quanto non costituisce né “attività economica”, né “attività finanziaria” – il mero deposito di una somma su un conto corrente o un libretto di deposito, “poiché è ‘economica’ secondo la indicazione fornita dal codice civile all’art. 2082 soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi”.