L’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 – recentemente convertito con modifiche dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 – sanziona penalmente “chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto”. Facendo seguito all’introduzione di tali ipotesi di illecito penale, è stato altresì modificato il dettato dell’art. 24-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ora include fra i reati presupposto anche quelli di cui al citato art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019.