Come noto, l’art. 2385 c.c. prevede, con riferimento agli amministratori di società per azioni, l’applicabilità dell’istituto della prorogatio della loro permanenza carica fra il termine del loro mandato e la nomina dei nuovi amministratori (al fine di garantire piena continuità operativa dell’ente). Per quanto un simile meccanismo non sia previsto esplicitamente con riferimento ai membri del collegio sindacale, la Cassazione ha confermato l’interpretazione ad avviso della quale “per i sindaci sono previsti supplenti, sicché per essi un problema di prorogatio può porsi solo quando il numero dei dimissionari sia superiore al numero dei supplenti”, in tal caso dovendo trovare applicazione in via analogica della disciplina sulla prorogatio degli amministratori. Da un diverso, seppur collegato, punto di vista, la Suprema Corte ha confermato che “le dimissioni presentate non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in quanto non integrano un’adeguata vigilanza sull’operato altrui e sullo svolgimento dell’attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui e perché la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo; le dimissioni diventano anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità”.