La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla questione riguardante il trattamento dei dati personali in caso di cessione del contratto. La pronuncia in oggetto ha anzitutto ricordato che “il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti sia lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, [principio] recentemente riaffermato con l’entrata in vigore dell’art. 5 lett. c) del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679”. In merito al trattamento in caso di cessione del contratto, la Suprema Corte ha sancito il principio di diritto ad avviso del quale il cedente non viola la disciplina sul trattamento dei dati personali “solo perché abbia fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell’immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., ove non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di minimizzazione nell’uso dei dati personali”.