Il Tribunale di Milano ha ribadito alcuni principi relativi al diritto al compenso per gli amministratori di società di capitali, alla rinuncia allo stesso e ai limiti cui è soggetta l’assemblea nella modifica del compenso in corso di mandato. In particolare, la pronuncia in oggetto – sull’assunto che le controversie fra società e amministratori sono attribuite alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 168/2003 – ha confermato che: (i) “l’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli (artt. 2260 e 1709 c.c.)”, restando inteso che l’importo del compenso può essere fissato dallo statuto, determinato dall’assemblea dei soci o, in assenza, in via equitativa dal giudice; (ii) “tale diritto è disponibile – tanto che la carica può essere anche esercitata gratuitamente – e può anche essere oggetto di diversa regolamentazione statutaria e di rinuncia attraverso una remissione del debito”; (iii) “la remissione del debito espressa è strutturata, ai sensi dell’art. 1236 c.c., quale negozio unilaterale recettizio relativamente al quale la dichiarazione ex parte creditoris diventa operativa dei suoi tipici effetti estintivi soltanto in conseguenza della relativa comunicazione al debitore (art. 1334 cod. civ.)”, così che “non può essere attribuita validità ed efficacia di remissione del debito alla dichiarazione remissoria che sia indirizzata da parte del remittente a terzi rispetto al rapporto obbligatorio cui la stessa si riferisce”, pertanto è essenziale che la remissione sia indirizzata alla società; (iv) “in base ai principi generali (art. 1372, 1373 c.c.), una volta che l’assemblea ha riconosciuto all’amministratore il diritto all’emolumento […] tale diritto, in quanto tale ed in particolare in quanto individuale, non è più retrattabile da parte della società stessa e può venir meno o modificato soltanto con il consenso dell’amministratore”.