Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito recentemente un proprio parere in relazione alla possibilità per le start-up innovative a vocazione sociale (di cui all’art. 25, comma 4, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179) di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali (di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112). A tal proposito, valutata la novità della problematica, il MISE ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore, che ha concordato con il MISE “circa l’impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all’attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche”. Pertanto, a parere del MISE, “l’eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di [start-up innovativa a vocazione sociale]”.