La Banca d’Italia, facendo seguito al completamento della consultazione pubblica lanciata pochi mesi fa, ha pubblicato le nuove “Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”. Le Disposizioni sono state adottate alla luce della recente emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali dei suddetti intermediari, in attuazione all’art. 26, comma 6, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB). Come chiarito nel provvedimento con cui la Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni, queste ultime entreranno in vigore l’1 luglio 2021 e si applicheranno: (a) alle nomine effettuate successivamente all’1 luglio 2021; (b) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del suddetto Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ma prima dell’1 luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II, se successivi all’1 luglio 2021.
Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti