Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 delinea un dettagliato e ampio quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando sia i doveri del datore di lavoro, sia i criteri di imputazione della responsabilità in capo a quest’ultimo in caso di infortuni. In relazione alla definizione di “datore di lavoro”, l’art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto prevede che esso deve essere individuato nel “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […]”, restando inteso che “in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “se, in linea teorica, rivestono la qualifica di datore di lavoro tutti i componenti del consiglio amministratore, che gestisce ed organizza l’attività di impresa […], nondimeno, in concreto, nelle realtà più articolate ed in aziende di rilevanti dimensioni, l’individuazione della figura del datore di lavoro può non coincidere con la mera assunzione formale della carica di consigliere, laddove all’interno dell’organo deliberativo siano individuati soggetti cui vengono specificamente assegnati gli obblighi prevenzionistici”. Alla luce di ciò, la Cassazione ha confermato che “nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia”.