L’art. 94 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) disciplina in modo puntuale il regime della responsabilità civile gravante in capo a emittente, offerente, garante, persone responsabili e intermediario responsabile del collocamento nel caso in cui il prospetto informativo pubblicato ai fini di un’offerta al pubblico di strumenti finanziari contenga informazioni false o incomplete, oppure ometta informazioni necessarie. A questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di confermare – ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni – che tale “responsabilità da prospetto” ha natura aquiliana (ossia extra-contrattuale). Infatti, in ragione del fatto che la disciplina applicabile alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo è volta “a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un’ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere”, proprio della responsabilità aquiliana. Inoltre, la pronuncia in commento ha precisato che “non si può invece configurare una fattispecie di responsabilità da ‘contatto sociale’, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, nel momento in cui la condotta illecita è posta in essere, con l’emissione del prospetto, nessun ‘contatto sociale’ ha ancora avuto luogo con gli eventuali futuri investitori”. Pertanto, le regole in materia di riparto dell’onere della prova e di termine di prescrizione (specificamente disciplinato dall’art. 94, comma 11, TUF) applicabili alla “responsabilità da prospetto” sono quelle generali della responsabilità extra-contrattuale.