Come noto, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 (recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano l’obbligo per gli enti pubblici e privati di dotarsi di cosiddetti “sistemi di whistleblowing”, ossia di procedure e canali che consentano di: (a) segnalare un illecito, e (b) tutelare l’identità del segnalante. A tale proposito, l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) ha recentemente pubblicato una Circolare al fine di illustrare tali novità normative, sia nel settore pubblico, sia in quello privato. In particolare, per ciò che attiene il settore privato, la Circolare si sofferma sulle novità che la L. 179/2017 ha introdotto nel sistema del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’Associazione, in particolare, ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della L. 179/2017 i modelli di organizzazione e di gestione (cosiddetti “MOG”) previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 – al fine di avere efficacia esimente in caso di commissione di un “reato presupposto” da parte di uno dei soggetti indicati dal D.Lgs. 231/2001, nell’interesse o a vantaggio dell’ente – devono prevedere: (i) adeguati canali informativi che consentano ai soggetti in posizione apicale e a quelli a loro subordinati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del MOG; (ii) un canale alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza del segnalante; (iii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione; e (iv) adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante.